Statuto

Disposizioni Generali

Art.1
Nome, sede e durata
L’associazione Gruppo Adozione e Famiglie Svizzera (GAFS) a sede in Svizzera presso il domicilio del Presidente.
E’ un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del codice civile svizzero CCS.
La durata dell’Associazione è illimitata.


Art.2
Scopi
Gli scopi dell’associazione sono:

  • Evitare che il progetto di legge, annunciato il 29 gennaio 2025 dal Consiglio Federale, sul divieto delle adozioni internazionali venga attuato. Promuovere e sostenere alternative ragionevoli
  • Informare correttamente e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell'adozione (nazionale e internazionale)
  • Fungere da piattaforma di scambio d’informazioni e sensibilizzazione in merito all’adozione.

Il Gruppo Adozione e Famiglie Svizzera (GAFS) è un'iniziativa sorta spontaneamente tra famiglie adottive, contrarie alla proposta del Consiglio Federale di vietare l'adozione internazionale.

Art. 3
Mezzi
Il GAFS si prefigge di raggiungere gli scopi tramite presenza nei media, dibattiti, interazioni e scambi con autorità politiche e potendo avvalersi dei mezzi previsti dal sistema di democrazia diretta svizzera.


Art.4
Neutralità
Il GAFS non si prefigge nessun scopo di lucro, esso è apartitico e aconfessionale.



Soci

Art.5
Soci
Possono diventare soci sia le persone fisiche che giuridiche che condividono lo scopo, gli ideali e gli obiettivi dell’associazione.
I soci vengono ammessi tramite domanda scritta sottoposta al Comitato che ha la facoltà di deciderne l’ammissione.
I soci s’impegnano ad accettare gli statuti e il pagamento della quota sociale (qualora richiesta).
Le persone fisiche e giuridiche che acquisiscono la qualità di socio sono tenute a rispettare le condizioni di adesione all’associazione.


Art.6
Dimissioni e perdita della qualità di socio
Tutte le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato, socio dimissionario è tenuto a pagare la quota annua durante l’anno in corso.
Il socio che non paga la quota sociale entro 1 mese dal primo richiamo perde automaticamente la qualità di socio.
Il comitato può decidere l’esclusione di un socio in caso di comportamento scorretto verso l’associazione.


Art. 7
Responsabilità
I soci dell’Associazione non rispondono degli impegni assunti dall’associazione. Gli impegni dell’associazione sono esclusivamente garantiti dai beni dell’associazione.



Organi

Art.8
Organi
Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:

  1. Assemblea generale, organo supremo
  2. Comitato, organo esecutivo
  3. Revisori dei conti, organo di sorveglianza


Art.9
Assemblea Generale
L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea generale. Essa è composta da tutti i soci dell'associazione


Art. 10
Ruolo dell’Assemblea generale
L’ assemblea generale procede in particolare a:

  • Eleggere il Comitato, il/la Presidente e i Revisori dei conti;
  • Discutere sulla politica generale dell’associazione;
  • Approvare il rapporto annuale del comitato;
  • Approvare i conti preventivi e consuntivi, nonché adottare il rapporto dei revisori;
  • Fissare la quota sociale annuale;
  • Adottare e modificare gli statuti;
  • Sciogliere l’associazione;


Art. 11
Date, richieste, Assemblea straordinaria
L’assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno. 
La data e l’ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto ai soci almeno tre settimane prima.
L’assemblea straordinaria può essere convocata su decisione del Comitato o su domanda di almeno 1/5 dei soci aventi il diritto di voto.


Art. 12
Votazioni
Ogni socio individuale o collettivo dispone di un voto.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai soci, salvo in caso di modifica degli statuti e di scioglimento dell’associazione, dove è richiesta una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti
A richiesta dei due terzi dei presenti, si può deliberare su oggetti non contemplati dall’ordine del giorno.
Se richiesto da almeno un quarto dei presenti la votazione deve avvenire con voto per scheda.


Art. 13
Comitato
Il Comitato è l’organo esecutivo dell’associazione.
Esso si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 15 persone.
I membri del comitato restano in carica dalla loro nomina fino all’Assemblea generale successiva.
I membri posso essere rieletti.
Il Comitato è eletto dall’Assemblea generale.


Art. 14
Competenze
Il Comitato dirige le attività dell’Associazione.
Si riunisce tutte le volte che uno dei suoi membri lo ritiene necessario.
Il Comitato rappresenta l’associazione davanti a terzi.
Agli effetti legali è valevole, per l’Associazione, la firma di due membri del Comitato (tra cui una deve essere obbligatoriamente quella del Presidente).
Il comitato è incaricato delle seguenti attività:

  • Nomina al suo interno il/la Presidente e il/la suo/a sostituto/a, il/la vice-presidente e il/la suo/a segretario/a.
  • Decide e propone all’Assemblea tutte le strategie e le attività per raggiungere gli obbiettivi fissati dall’associazione.
  • Convoca l’Assemblea generale ordinaria e straordinaria.
  • Sorveglia l’applicazione degli statuti.
  • Amministra i beni dell’Associazione.
  • Assume del personale volontario e salariato


Art. 15
Revisione dei conti
L’Assemblea generale elegge due revisori dei conti per due anni.
Essi sono rieleggibili.
I revisori si occupano della verifica dei conti dell’associazione.
Essi presentano il risultato della loro verifica in un rapporto destinato all’Assemblea generale.



Finanze

Art.16
Risorse
Le risorse di cui dispone l’associazione vengono dalle seguenti attività:

  1. Tassa sociale annua (se richiesta)
  2. Offerte libere, donazioni o sponsorizzazioni
  3. Incassi provenienti dalle diverse attività organizzate dell’associazione
  4. Incasso proveniente dalla vendita di prodotti e/o articoli diversi.



Disposizioni finali

Art.17
Modifica degli statuti
La modifica degli statuti può avvenire soltanto se figurava all’ordine del giorno e a seguito di una decisione presa durante l’assemblea generale con una maggioranza di 2/3 dei soci presenti


Art.18
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo da un’assemblea generale convocata espressamente a questo scopo.
La decisione di sciogliere l’associazione esige l’approvazione di 2/3 dei soci presenti.

In caso di scioglimento, l’Assemblea generale straordinaria si pronuncia sull’utilizzo del patrimonio dell’Associazione, che potrà essere devoluto ad un’associazione che persegue lo scopo analogo ed è al beneficio dell’esenzione fiscale. 
In nessun caso i beni dell’associazione possono essere trattenuti dai suoi soci per uso privato.


Art.19
Entrata in vigore
Gli statuti sono stati approvati dall’Assemblea generale costitutiva del 12 febbraio 2025. 
Gli statuti entrano in vigore immediatamente.
Per quanto non menzionato nel presente statuto, si richiamano le disposizioni previste agli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).